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Legge 13 luglio 1965, n. 845 · Legge 13 luglio 1965, n. 845 — Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 13 luglio 1965, n. 845 Art. 19

TITOLO II Integrazione alla legge 26 luglio 1961, n. 709

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709 , e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento di al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso di requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a "nella media", non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra piu' grave e non si trovano sottoposte ad esperimento. Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o piu' anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si fara' riferimento all'ultima qualifica attribuita. La promozione e' conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55".