Legge 10 maggio 1964, n. 336 Art. 6
I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di eta'. I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65° anno di eta' e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552 , e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo gia' da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di eta'.