Legge 10 maggio 1964, n. 336 Art. 5
A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facolta' di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.
A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facolta' di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.