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Legge 10 maggio 1964, n. 336 · Legge 10 maggio 1964, n. 336 — Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali

Legge 10 maggio 1964, n. 336 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi gia' occupata.