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Legge 25 febbraio 1963, n. 289 · Legge 25 febbraio 1963, n. 289 — Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali".