Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 22
L' articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".