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Legge 25 febbraio 1963, n. 289 · Legge 25 febbraio 1963, n. 289 — Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 20

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' abrogato e sostituito dal seguente: "La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia".