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Legge 21 febbraio 1963, n. 359 · Legge 21 febbraio 1963, n. 359 — Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato

Legge 21 febbraio 1963, n. 359 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

All'onere di lire 880.000.000 derivante dalla esecuzione della presente legge si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.