Legge 21 febbraio 1963, n. 359 · Legge 21 febbraio 1963, n. 359 — Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato Legge 21 febbraio 1963, n. 359 Art. 8 In KraftAmtlicher Text La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ← Vorherige · Art. 7 Inhalt