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Legge 21 febbraio 1963, n. 359 · Legge 21 febbraio 1963, n. 359 — Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato

Legge 21 febbraio 1963, n. 359 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Nei casi in cui lo Stato abbia concesso l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario e' tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.