Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 78
PARTE SECONDA Stato giuridico dei militari di truppa TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 77 e quelli richiamati a norma dell'articolo 113 sono considerati in ogni momento in attivita' di servizio. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.