Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 79
PARTE SECONDA Stato giuridico dei militari di truppa TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito. Per il militare di truppa che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.