Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 77
PARTE SECONDA Stato giuridico dei militari di truppa TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
I militari di truppa si distinguono in: a) appuntati e guardie in servizio continuativo; b) appuntati e guardie in ferma volontaria o in rafferma; c) appuntati e guardie in congedo; d) appuntati e guardie in congedo assoluto. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e 6) del primo comma.