Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 66
CAPO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SEZIONE I. - Inchiesta formale
In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo la norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro lino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.