Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 65
CAPO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SEZIONE I. - Inchiesta formale
Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il sottufficiale e' stato deferito, il Ministro, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, provvede con decreto motivato. Il Ministro puo' discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo piu' favorevole al sottufficiale. Solo in casi di particolare gravita' il Ministro puo' infliggere una sanzione piu' grave di quella, proposta.