Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 67
SEZIONE II Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero.
Agli effetti del procedimento disciplinare per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. Il sottufficiale deferito alla Commissione distrettuale e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far prevenire una memoria difensiva ei documenti che ritiene utili a sua discolpa.