Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 53
CAPO III SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO
Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantottesimo anno di eta'. Il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.