Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 54
TITOLO V SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio. Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.