Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 52
CAPO III SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' di anni cinquantacinque. Tali obblighi sono: rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.