Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 51
CAPO III SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO
La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente o continuativo ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'articolo 52.