Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 26
CAPO III. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo al raggiungimento del limite di eta' di anni cinquantacinque. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo per eta' e' collocato nella riserva. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266 , convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di eta' di cui agli articoli 26 , 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 , e' elevato ad anni cinquantotto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto".