Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 1
PARTE PRIMA. Stato giuridico dei sottufficiali TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.