Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 25
CAPO III. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE O CONTINUATIVO
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente o continuativo per una delle seguenti cause: a) eta'; b) infermita'; c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto del Ministro.