Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 24
CAPO II. SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL SERVIZIO
Al sottufficiale sospeso dall'impiego o dal servizio compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego o dal servizio e' computato per meta'.