Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 23
CAPO II. SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL SERVIZIO
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego o dal servizio durante la espiazione della pena. Il relativo provvedimento e' adottato con decreto ministeriale.