Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 11Cabotaggio effettuato dalle navi che hanno pagato la tassa di ancoraggio annuale per l'estero
TITOLO I TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO Capo I TASSA DI ANCORAGGIO
Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra, i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.