Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 12Navi abbonate alle tasse di ancoraggio annuale per lo Stato che imprendono viaggi per l'estero
TITOLO I TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO Capo I TASSA DI ANCORAGGIO
Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate, che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, possono essere autorizzate, durante il periodo di validita' e senza il pagamento di altra tassa, ad imprendere viaggi - con o senza operazioni di commercio - per l'estero. Le navi predette, al loro ritorno nello Stato, e sempre che sbarchino tutto o parte del carico imbarcato allo estero, sono soggette, nel solo primo porto di approdo, al pagamento della tassa di cui all'art. 1 o, quando ne ricorrano le condizioni previste, di quelle di cui all'articolo 2. Il tempo impiegato nei suddetti viaggi non sara' dedotto dal periodo di validita' della tassa annuale.