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Legge 9 febbraio 1963, n. 82 · Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 10Proroga della validita' della tassa di ancoraggio

TITOLO I TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO Capo I TASSA DI ANCORAGGIO

In KraftAmtlicher Text

Il periodo di validita' della tassa di ancoraggio e' prorogato: 1) per il tempo trascorso dalla nave in mi porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore; 2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore, accertata dalle autorita' marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave; 3) per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali e sempreche' la nave si sia trovata nella impossibilita' di condurle a termine prima della scadenza della tassa; 4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della Marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale; 5) per il tempo di inoperosita' commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data, in cui la nave stessa sia stata posta in condizione di iniziare le operazioni di commercio.