Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 9

CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni: a) elegge il presidente ed il vicepresidente; b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione; c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge: d) delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali; e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi; f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni; g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo)) .