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Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 8

CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nelle sede della Cassa sui invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria, competenza. ((Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza)) . Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anno e possono essere rieletti.