Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 10
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.