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Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 31

CAPO III Del trattamento di previdenza

In KraftAmtlicher Text

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale. Alla data di cancellazione dell'Albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessa. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.