Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 31
CAPO III Del trattamento di previdenza
L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale. Alla data di cancellazione dell'Albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessa. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.