Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 32
CAPO III Del trattamento di previdenza
L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa salvo quanto disposto dall'articolo 31.