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Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 30

CAPO III Del trattamento di previdenza

In KraftAmtlicher Text

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettere a) dell'articolo 17, ne', gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.