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Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 19

CAPO II Del patrimonio

In KraftAmtlicher Text

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche: 2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista; 3) da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie. ((2)) Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che al primo comma del presente articolo e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali"