Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 19
CAPO II Del patrimonio
Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche: 2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista; 3) da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie. ((2)) Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1970, n. 1140 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che al primo comma del presente articolo e' aggiunto il seguente punto: "3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali"