Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 18
CAPO II Del patrimonio
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1140)) . Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa con deliberazione del Consiglio di amministrazione sara' stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.