Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 20
CAPO II Del patrimonio
La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali previsti dalla lettera c) dell'articolo 17 e' fissata nella misura del due per cento.
CAPO II Del patrimonio
La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali previsti dalla lettera c) dell'articolo 17 e' fissata nella misura del due per cento.