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Legge 3 febbraio 1963, n. 100 · Legge 3 febbraio 1963, n. 100 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Legge 3 febbraio 1963, n. 100 Art. 11

CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

In KraftAmtlicher Text

La Giunta ha le seguenti funzioni: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2; c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione; d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita'; e) amministra il personale: f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40. ((g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti)) .