Legge 1 agosto 1962, n. 1206 Art. 11Corsi di qualificazione
CAPO I. FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere. Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)) .