Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 1 agosto 1962, n. 1206 · Legge 1 agosto 1962, n. 1206 — Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Legge 1 agosto 1962, n. 1206 Art. 10Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie

CAPO I. FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

In KraftAmtlicher Text

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie. Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.