Legge 1 agosto 1962, n. 1206 Art. 12Rinvio ad altre disposizioni di legge
CAPO I. FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI
Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.