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Legge 1 agosto 1962, n. 1206 · Legge 1 agosto 1962, n. 1206 — Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

Legge 1 agosto 1962, n. 1206 Art. 12Rinvio ad altre disposizioni di legge

CAPO I. FUNZIONI DELL'UFFICIO E RUOLI

In KraftAmtlicher Text

Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.