Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 9Modalita' per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici
TITOLO I Edilizia scolastica CAPO I INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645
Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530 . I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.