Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 8Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo
TITOLO I Edilizia scolastica CAPO I INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645
Il Ministro per i lavori pubblici ovvero il provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5. Il finanziamento per l'acquisto dell'area e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorita' di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.