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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 10Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province

TITOLO I Edilizia scolastica CAPO I INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645

In KraftAmtlicher Text

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo. I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali dei Comuni e delle Province, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo. I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208 , e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.