Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 33Contributi ai Patronati scolastici
TITOLO II Provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche - Borse di studio e assistenza
Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all' articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261 , per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, e' elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63. L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma e' disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole province in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Province stesse. ((4b))
--------------- AGGIORNAMENTO (4b) La L. 31 ottobre 1963, n. 1529 ha disposto (con l'art. 8) che "Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni."