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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 34Trasporto degli alunni

TITOLO II Provvidenze per lo sviluppo di particolari istituzioni scolastiche - Borse di studio e assistenza

In KraftAmtlicher Text

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il complemento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, e' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da localita', frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale. I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.