Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 26Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti
CAPO III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'
Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.