Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 25Edifici demaniali - Manutenzione
CAPO III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'
Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo, unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502 , ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4 , si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Universita' ed agli enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.