Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 27Immobili di proprieta' dello Stato
CAPO IV. PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE
Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.