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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 27Immobili di proprieta' dello Stato

CAPO IV. PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE

In KraftAmtlicher Text

Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.