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Legge 24 luglio 1962, n. 1073 · Legge 24 luglio 1962, n. 1073 — Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Legge 24 luglio 1962, n. 1073 Art. 24Approvazione dei progetti

CAPO III PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

In KraftAmtlicher Text

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformita' ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 . L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 .